Imposta comunale sulla pubblicità

ICP

La sigla “ICP” rappresenta l’imposta comunale sulla pubblicità in vigore dal 01/01/1994 al 31/12/2020 ed era disciplinata dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i.

L’imposta sulla pubblicità era dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell’imposizione si consideravano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

L’imposta comunale sulla pubblicità era dovuta in via principale da colui che disponeva a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Era solidalmente obbligato al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

QUANDO SI PAGA ICP

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari da parte del SUAP, il soggetto passivo dell’imposta deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, prima di esporre il mezzo pubblicitario, apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la tipologia (cassonetto, scritta su tenda ecc.), le dimensioni del mezzo utilizzato, il numero delle facce adibite alla pubblicità, il contenuto dei messaggi pubblicitari, l’eventuale luminosità o illuminazione, l’ubicazione e il periodo di esposizione.

L’obbligo della dichiarazione sussiste anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Per la pubblicità annuale la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sino a quando non venga presentata denuncia di cessazione. L’eventuale disdetta dev’essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, diversamente il pagamento dell’imposta sarà dovuto comunque per l’intero anno.

COME SI CALCOLA IL TRIBUTO

L’imposta si determina moltiplicando le tariffe di riferimento per la superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; l’imposta non si applica per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari poli-facciali (cioè con più facce) l’imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, con un minimo di un metro quadrato. Per i mezzi bifacciali si deve invece procedere al calcolo separato delle due facce dei mezzi, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

Anche per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per proprio conto, è dovuta l’imposta sulla pubblicità per anno solare al Comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità permanente e/o temporanea può essere effettuato con bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Per il pagamento dell’imposta permanente, l’Ufficio Tributi del Comune, recapita ai contribuenti iscritti negli elenchi del tributo, un avviso di pagamento con allegati il modello PAGO-PA precompilato con l’importo dovuto.

Pagina aggiornata il 07/02/2025

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