Consulta la tua posizione, stampa modello F24 e compila modulistica
L’ufficio ha potenziato i servizi on-line garantendo ai cittadini la possibilità di poter affrontare tutte le dovute procedure anche da casa.
- Tramite SPID o carta d’identità elettronica si può accedere alla propria situazione tributaria e ai modelli F24 da utilizzare per il pagamento. Per accedere al servizio online:
- aprire il portale (vedi pulsante link sotto);
- digitare il Comune;
- scorrere fino alla categoria CASA;
- selezionare Tassa sulla proprietà della casa (IMU/TASI).
Clicca qui per accedere al portale regionale
Modulistica
ILIA – Dichiarazione | Scarica il modulo |
ILIA – Istruzioni dichiarazioni | Scarica il modulo |
ILIA – Richiesta rimborso | Scarica il modulo |
ILIA – Richiesta rateazione | Scarica il modulo |
ILIA – Istanza di autotutela | Scarica il modulo |
ILIA – Autorizzazione utilizzo e-mail | Scarica il modulo |
ILIA – Delega | Scarica il modulo |
ILIA – Dichiarazione sostitutiva generica | Scarica il modulo |
ILIA – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà cittadini residenti all’estero | Scarica il modulo |
• Contatti e orari dell’Ufficio Tributi
Scadenze e ravvedimento
SCADENZE
L’ILIA può essere versata, per l’anno in corso, in due rate:
- acconto: entro il 16 giugno;
- saldo: entro il 16 dicembre
oppure
- in soluzione unica: entro il 16 giugno
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Chi non ha versato l’ILIA nei termini previsti può effettuare il ravvedimento operoso clicca qui per andare alla pagina per il calcolo
Il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997) si perfeziona con il versamento in un’unica soluzione dell’imposta dovuta e non versata, della sanzione e degli interessi legali calcolati giornalmente.
Per il calcolo del ravvedimento operoso si può prendere contatti anche con l’Ufficio tributario comune con sede a Tolmezzo in via Carnia Libera 1944, 29 tramite e-mail all’indirizzo tributi@carnia.comunitafvg.it
Il ravvedimento operoso, per omesso, parziale o ritardato versamento, può essere di quattro tipi:
- Il “ravvedimento sprint”: che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,1 % per ogni giorno di ritardo.
- Il ”ravvedimento breve” (mensile) che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; Dopo il 14° giorno ed entro il 30° la sanzione è pari al 1,5%.
- Il “ravvedimento intermedio” che può essere effettuato dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza. In questo caso la sanzione è pari al 1,67%.
- Il “ravvedimento lungo” che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il novantesimo giorno ed entro un anno la sanzione si riduce ad 1/8 del 30% e quindi è pari al 3,75%. Oltre un anno ed entro due anni dall’omissione la sanzione è del 4,29% (1/7 del 30%). Oltre due anni dalla violazione la sanzione è del 5% (1/6 del 30%).
Aliquote e regolamenti
Le delibere delle aliquote e i regolamenti sono consultabili sul sito www.finanze.it nella sezione Fiscalità regionale e locale oppure utilizzando il link del Comune interessato:
Nelle tabelle allegate sono consultabili i valori minimi di riferimento delle aree edificabili riferite a ciascun comune:
• Amaro – Tabella valori aree 2025
Come e dove si paga
L’ILIA è un’imposta in autoliquidazione, pertanto il contribuente dovrà provvedere al calcolo ed alla compilazione del modello di pagamento autonomamente.
Clicca qui per procedere al calcolo
Il pagamento deve essere eseguito alle scadenze previste utilizzando il modello F24 presso gli sportelli bancari o gli uffici postali, le rivendite di tabaccai autorizzati o tramite home banking.
Clicca qui per compilare il modello F24
Per effettuare il versamento, il modello F24 dovrà essere compilato in ogni sua parte, con l’avvertenza di compilare un rigo per ogni Comune ove si posseggono gli immobili e, in ogni caso, per ogni singolo codice.
In particolare, dovranno essere indicati:
- il codice del tributo (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – clicca qui)
- il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – clicca qui)
- il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune
- per gli immobili classificati nel gruppo D va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune
- se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
- l’anno di riferimento
- le detrazioni per l’abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)
- l’importo dovuto.
Per i soggetti residenti all’estero è possibile effettuare il versamento tramite bonifico bancario intestato al Comune presso il quale sono ubicati gli immobili indicando nella causale: ILIA – acconto/saldo anno – codice fiscale del soggetto per il quale il versamento viene eseguito.
In via collaborativa, entro il mese di maggio, l’Ufficio tributario comune trasmette ai contribuenti, i modelli di pagamento precompilati, corredati dal prospetto riepilogativo degli immobili, utili per il versamento dell’ILIA. I contribuenti che si sono iscritti al servizio riceveranno l’avviso di pagamento direttamente all’indirizzo di posta elettronica comunicato. Per i restanti contribuenti la consegna avverrà tramite posta ordinaria.
Visure catastali
Per la consultazione dei dati catastali, relativi agli immobili, è possibile usufruire del servizio telematico messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Pagina aggiornata il 11/03/2025